Fattura elettronica 2019: le misure del decreto fiscale

Il reinvio dell’e-fattura in caso di scarto deve avvenire nei 5 giorni effettivi e non in quelli lavorativi. La fattura proforma non andrà inviata allo Sdi (Sistema di interscambio). Sono alcuni dei chiarimenti emersi nel confronto che si è svolto ieri tra i rappresentanti dell’agenzia delle Entrate e i commercialisti nell’evento organizzato ieri a Roma dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) in vista del debutto dell’obbligo di e-fattura tra privati dal 1° gennaio 2019.
Su un litro di benzina, poco meno del 70 per cento del prezzo, in effetti se ne va in tasse. Le accise sono imposte fisse che gravano sulla quantità del carburante e rendono allo Stato circa 25 miliardi. Ma il conto non finisce qui: c’è anche l’Iva del 22 per cento. Il saldo totale è pari a 40 miliardi all’anno che passano dalle tasche degli automobilisti a quelle del Tesoro. Una riduzione della pressione fiscale in questo campo ha effetti diffusi: meno costi benzina equivalgono a meno costi per il trasporto di persone e cose.
Insomma ben venga. Eppure il governo ha avuto un atteggiamento non del tutto lineare. Da una parte si appresta a ridurre gli incassi (cosa che comporta di mal di pancia da parte del ministro del conti, Tria), dall’altra rinuncia a fare cassa, tagliando le unghie all’evasione, rimandando l’introduzione della fatturazione elettronica. Come sapete, chi scrive questa zuppa, pensa che il modo migliore per ridurre l’evasione sia renderla meno conveniente e non aumentare carte e burocrazia. Ma non possiamo non accorgerci che nel settore delle benzine c’è un business nero mostruoso e che danneggia tutti.

Da quando parte l’obbligo della fattura elettronica? 
Dal 1 gennaio 2019 l’utilizzo della fattura in formato elettronico (e-fattura) diventa obbligatorio oltre che per operazioni con la pubblica amministrazione, anche per operazioni tra soggetti con partita Iva, siano essi persone o imprese (Business To Business, B2B), sia per operazioni con soggetti privi di partita Iva (Business To Consumer, B2C). Sono però previste alcune importanti eccezioni.

2. Chi è escluso dall’obbligo della fattura elettronica? 
L’uso della fattura elettronica non è obbligatorio per i contribuenti “minimi” (detti anche “di vantaggio”, commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011) e per i “forfettari” (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015), che però le potranno ricevere.

3. È consentito emettere fattura elettronica a un soggetto (impresa o persona fisica) non residente in Italia? 
Attualmente non è consentito. Tuttavia per le operazioni con l’estero vi è l’obbligo di comunicazione dei dati con il nuovo adempimento c.d. “esterometro”.

4. Se a un soggetto escluso dall’obbligo viene richiesta la fattura elettronica, è obbligato a produrla? 
No, benché ne abbia la facoltà.

5. Quando si iniziano a emettere fatture elettroniche non vanno più emesse fatture cartacee?
Non vanno più emesse, tranne che per i soggetti esclusi dall’obbligo di e-fattura. Tuttavia il consumatore può richiedere la copia cartacea dell’originale in formato elettronico inviatogli nell’area web riservata del sito dell’Agenzia.

6. Un soggetto obbligato alla fattura elettronica può delegare un professionista ad emettere e conservare le fatture elettroniche? 
Sì, è possibile delegare un professionista abilitato ai servizi fiscali. Chi decide di delegare un professionista può farlo online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure presentando un modulo presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

7. Un soggetto obbligato alla fattura elettronica può affidarsi ai servizi dell’Agenzia delle Entrate? 
Sì. Può rivolgersi al servizio gratuito “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia. “Fatture e corrispettivi” è un’area del sito www.agenziaentrate.gov.it, rivolta a imprese e professionisti (soggetti titolari di partita IVA), che offre servizi per: – generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati, art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015); – trasmettere e consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (il “nuovo spesometro”) all’Agenzia delle Entrate (art. 21 del decreto legge n. 78/2010); – trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica Iva (art. 21-bis del d.l. n. 78/2010); – trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi.

8. La fattura elettronica modifica i tempi delle registrazioni e dei versamenti Iva?
No. Le fatture elettroniche vanno inviate al Sistema di Interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle Entrate, che diventa quindi il riferimento per registrazioni e versamenti. I termini di emissione dei documenti restano quelli già fissati (momento di effettuazione dell’operazione e momento di esigibilità dell’imposta).

9. Quando si considera emessa una fattura elettronica? 
La fattura elettronica si considera emessa alla data che viene indicata nella fattura stessa. La data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell’operazione, anche se l’effettiva trasmissione al Sistema di Interscambio Sdi potrà non essere contestuale, ma da inviare entro le ore 24 della data di effettuazione dell’operazione anche se saranno accettate, in una prima fase, quelle inviate con un “minimo ritardo”

10. Se la e-fattura viene scartata, come si può rimediare? 
Se la fattura elettronica viene respinta dal Sistema di Interscambio Sdi, il Sistema invia un messaggio di “scarto” entro cinque giorni dall’invio. A quel punto, la fattura si considera non emessa e l’emittente può: procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura, con medesimo numero e data; oppure (se la prima soluzione non fosse possibile) emettere un documento con nuovo numero e data “per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a SdI) onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta”. Per non incorrere in possibili errori nelle liquidazioni periodiche Iva, è consigliabile trasmettere la fattura al Sistema Sdi 5 giorni prima della fine del mese o del trimestre.

Disposizioni urgenti in materia fiscale (decreto-legge):

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.
Di seguito alcune tra le principali misure previste.

1. ROTTAMAZIONE TER – Si prevede, per chi aveva già beneficiato della rottamazione bis e ha versato almeno una rata, la possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni pagando un interesse ridotto del 2% l’anno e quella di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

2. STRALCIO DEI DEBITI FINO 1000 EURO – Si prevede la cancellazione automatica di tutti i debiti con il fisco relativi al periodo che va dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1000 euro.

3. DEFINIZIONE AGEVOLATA – Sono previste varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il fisco. In particolare, si prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea; delle controversie tributarie nei confronti dell’Agenzia delle entrate; degli atti del procedimento di accertamento; degli atti dei procedimenti verbali di contestazione; delle imposte di consumo.

4. FATTURAZIONE ELETTRONICA – Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

5. SEMPLIFICAZIONE PER EMISSIONE FATTURE – Si dà la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Sempre nell’ottica della semplificazione viene abrogato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

6. IVA – Si prevede che il pagamento dell’Iva slitti al momento in cui la fattura viene incassata.

7. GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE – Si favorisce il processo telematico anche per la giustizia tributaria.

8. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo parte per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dal primo luglio 2019. Per gli altri dal primo gennaio 2020.

Cos’è la fattura elettronica e che differenze ci sono con la fattura di carta

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti: 1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone 2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI). Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti: · verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti. In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento. In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Quali sono i vantaggi della fattura elettronica La fatturazione elettronica innanzitutto permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Quest’ultima può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.