Scontrino cartaceo addio, arriva quello elettronico

Vi ricordate i vecchi scontrini? Dal 2019 esattamente 1 luglio si cambierà.Stando all’ultima bozza fiscale del dl, sarà obbligatorio memorizza la trasmissione telematica di tutti gli scontrini comprese fatture, che verranno recapitate telematicamente all’agenzia delle entrate. Tutto questo, è stato pensato per combattere l’enorme evasione fiscale che affligge l’Italia da molto tempo. Insieme alla fatturazione elettronica saranno le armi del governo per contrastare i furbetti.

Da luglio 2019 sopra 400mila euro di fatturato, poi per tutti .Addio vecchio scontrino, quello nuovo sara’ elettronico e si affianchera’ alla e-fattura. L’arrivo della certificazione telematica sara’ graduale: dal luglio 2019 riguardera’ i soli contribuenti con un volume d’affari sopra i 400mila euro l’anno, dal 2020 per tutti gli altri. L’obbligo di fattura elettronica per la maggior parte delle transazioni rimane dal primo gennaio 2019. E’ quanto prevede un articolo della bozza del decreto fiscale collegato con la manovra, che contiene anche le norme della ‘pace fiscale’ annunciata dal governo. Il terzo condono sulle cartelle si potra’ pagare in 5 anni.

Fatture telematiche e lotteria degli scontrini, per premiare la lotta all’evasione. Questo quanto prevede l’ultima bozza del dl fiscale collegato alla manovra, che introduce decisive novità in tema di fatturazione. Le nuove misure, stando alla bozza visionata dall’Adnkronos, entreranno in vigore a partire dal 2019 e dal 2020.

SCONTRINO TELEMATICO – Secondo quanto previsto in bozza, scatta l’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture all’Agenzia delle Entrate. L’entrata in vigore dell’obbligo sarà graduale: dal primo luglio 2019 per i contribuenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro (pari a circa 260.000 soggetti) e, dal primo gennaio 2020, per tutti gli altri. Per favorire l’adeguamento alle nuove modalità di fatturazioni, saranno previsti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati e un’agevolazione finanziaria per l’acquisto di un registratore telematico da usufruire, per l’acquirente, sotto forma di sconto al momento dell’esecuzione dell’adeguamento o dell’acquisto del prodotto e da recuperare, per il venditore del prodotto, in compensazione attraverso il modello F24.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Lo scontrino telematico non è però l’unica novità. Arriva infatti anche la lotteria degli scontrini fiscali: stando all’ultima bozza del dl, dal primo gennaio 2020 partirà infatti una vera e propria lotteria nazionale collegata agli acquisti che si ripeterà ogni mese. Introdotta nel 2017 ma sempre rimandata, la lotteria consentirà di abbinare ai corrispettivi elettronici un’estrazione di premi per incentivare la lotta all’evasione. La Legge di Bilancio 2017 ha infatti stabilito l’inserimento, previa richiesta, del codice fiscale del cliente nello scontrino fiscale e nella ricevuta d’acquisto, codice che servirà proprio per prendere parte alla lotteria. Potrà partecipare all’estrazione di premi chi effettua acquisti di beni o servizi, purché non chieda la fattura con partita Iva. Lo scopo è quello di incentivare cittadini e negozianti a richiedere e ad emettere gli scontrini fiscali, per combattere l’evasione.

Cos’è la fattura elettronica e che differenze ci sono con la fattura di carta

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti: 1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone 2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI). Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti: · verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura

  • controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti. In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento. In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Quali sono i vantaggi della fattura elettronica La fatturazione elettronica innanzitutto permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Quest’ultima può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML (eXtensible Markup Language), è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati. Infine, essendo certa la data di emissione e consegna della fattura (poiché la stessa viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI), si incrementa l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori. La fattura elettronica, poi, determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale. Infatti: · per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del Dpr n. 633/1972) e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste da provvedimento dell’Agenzia stessa, viene meno l’obbligo di tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del Dpr n. 633/1972) · per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all’art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973). · qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.